Art. 6
Procedura di istruttoria e concessione
In vigore dal 10 nov 2010
1. Le domande di cui all', comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
2. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominata Direzione generale) richiede, per comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell', documentazione degli Stati Maggiori delle Forze Armate o delle Direzioni generali tecniche della Difesa.
3. La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonché di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
4. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all' della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominato Direttore generale), è emanato per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalità delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;
d) i diritti di regia conseguenti la vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito del progetto.
5. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto finalizzati ad obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso è richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento è esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 4.
6. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 il legale rappresentante dell'impresa interessata è invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
7. Il Direttore generale ha la facoltà di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.
8. Il Direttore generale ha la facoltà di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruità delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico.
In particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) abbiano particolare rilevanza ai fini della sicurezza nazionale;
b) interessino la partecipazioni di altre imprese italiane;
c) siano stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa,
l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
9. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione Generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-09-14;174#art-6