Art. 5
Criteri di valutazione dei progetti e tipologia degli interventi
In vigore dal 10 nov 2010
Criteri di valutazione dei progetti
e tipologia degli interventi
1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell' della legge n. 808 del 1985 i progetti di cui all' del presente regolamento sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;
b) responsabilità di sistema o, nell'ambito di programmi internazionali o europei, di sottosistemi o sottoassiemi maggiori;
c) funzionalità - per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a sistemi o sottosistemi che siano stati già riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ai sensi del comma 1 dell';
d) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;
e) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;
f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovatività tecnologica del progetto;
g) partecipazione ad attività del progetto - focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 15% del costo delle attività di ricerca industriale - di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca.
2. I progetti sono valutati:
a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f);
b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f).
3. Gli interventi a favore dei progetti di cui all' consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti di entità commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.
4. L'entità dei finanziamenti è definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:
a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;
b) per le PMI 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».
Storico versioni
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