Art. 2

Progetti funzionali alla sicurezza nazionale

In vigore dal 10 nov 2010
1. Sono considerati funzionali alla sicurezza nazionale i progetti che rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni: a) progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti o sistemi funzionali ad esigenze operative di breve o medio periodo di Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale; b) progetti finalizzati allo sviluppo e dimostrazione - tramite banchi prova - di tecnologie direttamente funzionali a ricerche e sviluppi relativi a prodotti o sistemi di interesse della sicurezza nazionale; c) progetti o sistemi funzionali a requisiti operativi delle Forze Armate nazionali; d) progetti analoghi di Operating NATO Staff Target od OCCAR. 2. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi i progetti di cui al comma 1 limitatamente alle seguenti attività: a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per, un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale; b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacità tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore; c) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. 3. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonché impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale è ammissibile anche la realizzazione, la sperimentazione e la campalizzazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota. 4. I progetti di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se: a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacità tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto; b) le attività non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'; c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti; d) la realizzazione dei progetti comporta, in caso di accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attività svolte nel quadro di un rapporto di fornitura; e) la attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
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