Art. 8

Curricula ed elementi informativi degli iscritti

In vigore dal 30 giu 2009
1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le stesse modalità della domanda, un curriculum professionale, redatto e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse archeologico di aree ed immobili. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli istituti e i dipartimenti archeologici di cui all' trasmettono, con le medesime modalità della domanda di iscrizione, elementi informativi sulla struttura e l'attività dipartimentale, nonché elementi descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i docenti e i ricercatori che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione della situazione dichiarata. 4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto nell'elenco.
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Curricula ed elementi informativi degli iscritti (Art. 8 Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo