Art. 6

Titoli di studio esteri equipollenti

In vigore dal 30 giu 2009
1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono dichiarate con le modalità previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui all', sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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