Art. 7
Domanda di iscrizione nell'elenco
In vigore dal 30 giu 2009
1. I dipartimenti o gli istituti di cui all', per il tramite dei rispettivi direttori, nonché i soggetti di cui all' e quelli in possesso dei titoli di cui all', che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all', presentano apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 è comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall', nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli , in caso di altri soggetti.
Storico versioni
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