Art. 12

Aggiornamenti

In vigore dal 30 giu 2009
1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all' del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalità di cui all', ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione. 2. È comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda. L'immissione sul sito dei nuovi dati è disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 20 marzo 2009 Il Ministro: Bondi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16
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