Art. 12
Aggiornamenti
In vigore dal 30 giu 2009
1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all' del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le stesse modalità di cui all', ogni variazione nella propria strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari all'iscrizione.
2. È comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto degli elementi informativi presentati all'atto della domanda.
L'immissione sul sito dei nuovi dati è disposta dalla Direzione previo controllo della loro pertinenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2009
Il Ministro: Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-03-20;60#art-12