Art. 2

Dipartimenti o istituti archeologici universitari

In vigore dal 30 giu 2009
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all' per «istituto» o «dipartimento archeologico universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di antichità diffuse sul territorio nazionale, comprese cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale: a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria; b) L-ANT/06: Etruscologia e antichità italiche; c) L-ANT/07: Archeologia classica; d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale; e) L-ANT/09: Topografia antica; f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica; g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica. 2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1. L'equivalenza è verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base degli elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. Ai medesimi effetti è equiparata ai dipartimenti o istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica italiana di Atene. 3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco, come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del dipartimento universitario di appartenenza.
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