Art. 4

Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia

In vigore dal 30 giu 2009
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalità di cui all', si intende per: a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nonché le scuole elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici di cui all' del medesimo decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-03-20;60#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia (Art. 4 Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo