Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 8
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto disposto dagli e dalla norma transitoria n. 5 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell' del succitato accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui al successivo del presente accordo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-8