Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 20
Premio di operosità e di collaborazione
In vigore dal 1 lug 2009
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 49 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9.
2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.
3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo, con esclusione dei comma 1 e 2.
4. Il premio di collaborazione è pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all' del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-20