Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 18
Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 1 lug 2009
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. In particolare il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-18