Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 15
Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
In vigore dal 1 lug 2009
1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-15