Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 19
Compensi
In vigore dal 1 lug 2009
1. Il compenso dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dagli dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, si articola in:
a) quota oraria;
b) quota variabile;
c) aumento per rinnovo contrattuale.
A - QUOTA ORARIA
A.1 Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 01.01.2004, comprensivo dell'aumento di euro 0,905 di cui alla tabella C.1, punto 1) del presente articolo. Tale compenso viene incrementato di euro 0,245 per ora di incarico dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, come da tabella C.1, punti 2) e 3).
A.2 È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari a:
euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità)
euro 0.017 per mese dal 193esimo.
A.3 Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario è maggiorato nella misura del 30 %.
Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione è del 50 %.
B - QUOTA VARIABILE
B.1 A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali per attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini del perseguimento di una migliore efficacia e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 1, punto B dell'articolo 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 2,485 per ora d'incarico, comprensive dell'aumento di euro 0,905 di cui alla successiva tabella C.1, punto 1). Tali quote sono aumentate di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005 come da tabella C.1, punti 2) e 3).
C - AUMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE
C.1 Gli aumenti per rinnovo contrattuale, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione, sono i seguenti:
Decorrenza quota oraria quota variabile
1) Dal 01.01.2004 euro 0,905 euro 0,905
2) Dal 31.12.2004 euro 0,245 euro 0,245
3) Dal 31.12.2005 euro 0,22 euro 0,22
C.2 Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella seguente misura:
Anno Euro/ora
Arretrati 2001 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2001
Arretrati 2002 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2002
Arretrati 2003 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2003
Storico versioni
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