Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 24

Incompatibilità

In vigore dal 1 lug 2009
1. Ai sensi dell', comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti; e) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o delle aziende U.S.L.; g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le aziende U.S.L.; h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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