Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 27

Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni

In vigore dal 1 lug 2009
Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio o in subordine secondo l'anzianità di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente . 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
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