Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 32
Commissione Consultiva Centrale
In vigore dal 1 lug 2009
1. Presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da:
a) due funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
b) tre medici ambulatoriali indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione.
5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all', comma 2, prevale la proposta più favorevole al ricorrente.
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Storico versioni
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