Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 33

Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, , comma 2, le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
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