Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 33
33 / 34Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, , comma 2, le seguenti prestazioni medico legali:
a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;
c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza;
d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-33