Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo II

Art. 28

Riduzione o soppressione dell'orario- Revoca dell'incarico.

In vigore dal 1 lug 2009
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo , il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione di cui all' del presente accordo può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo , emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-03-03;63#art-aac-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo