Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 9
Doveri e compiti dello specialista
In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni:
a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
b) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialità farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione, sul modello predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, è sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza;
f) effettuare le visite specialistiche previste per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilasciare i relativi referti;
g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;
h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
i) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN;
j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN.
Storico versioni
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