Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatorialiCapo I

Art. 5

Incompatibilità

In vigore dal 1 lug 2009
1. Fermo restando quanto stabilito nell' dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, l'incarico non può essere conferito al medico che: a) svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporto di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
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