Art. 6

Audizione del richiedente richiesta dall'autorità di decisione italiana

In vigore dal 27 mag 2009
Audizione del richiedente richiesta dall'autorità di decisione italiana 1. Se l'autorità di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell', comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorità di assistenza del diverso Stato membro con le modalità indicate nell', comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalità procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalità al soggetto da ascoltare. 2. Se l'autorità di decisione italiana chiede all'autorità di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformità alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell', comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalità indicate nell', comma 2, del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2008 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282
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