Art. 3
Attività dell'autorità di assistenza italiana
In vigore dal 27 mag 2009
1. L'autorità di assistenza italiana fornisce al richiedente:
a) le informazioni, indicate nell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito internet della Commissione delle comunità europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto;
b) i moduli per presentare la domanda di cui all'allegato A, conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione.
2. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l'autorità di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalità, anche di trasmissione telematica, che provino l'avvenuta ricezione, alla competente autorità di decisione del diverso Stato membro.
3. Secondo i tempi e le modalità di cui al comma precedente, l'autorità di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria, di cui all', comma 1, lettera f), del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2008-12-23;222#art-3