Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 mag 2009
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ed
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in particolare l'articolo 7, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/ CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;
e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;
f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l'elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea;
g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato, competente a decidere sull'elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2008-12-23;222#art-1