Art. 4

Audizione del richiedente a cura dell'autorità di assistenza italiana

In vigore dal 27 mag 2009
Audizione del richiedente a cura dell'autorità di assistenza italiana 1. Se l'autorità di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo, all'audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all'autorità richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalità previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorità di decisione del diverso Stato membro. 2. L'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l'autorità di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria. 3. Se si procede a videoconferenza il collegamento è disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o da un suo delegato. 4. Quando, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell'autorità di decisione del diverso Stato membro, l'autorità di assistenza italiana provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l'audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all'audizione senza formalità, sulla base delle istanze formulate dalla autorità di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell'audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale è trasmesso all'autorità di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all', comma 2, del presente regolamento. 5. Il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili. I compensi spettanti all'interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.
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