Art. 2
Attività del punto centrale di contatto
In vigore dal 27 mag 2009
1. Il punto centrale di contatto:
a) elabora e provvede all'aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunità europee per la pubblicazione sul sito internet;
b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza italiane e le autorità di decisione del diverso Stato membro;
c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di decisione italiane e le autorità di assistenza del diverso Stato membro;
d) fornisce collaborazione alle autorità di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2008-12-23;222#art-2