Art. 5
Attività dell'autorità di decisione italiana
In vigore dal 27 mag 2009
1. La competente autorità di decisione italiana comunica al richiedente e all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell', comma 2, del presente regolamento:
a) l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme al formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente le informazioni previste all', comma 2, del decreto legislativo;
b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui all'allegato II della decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2008-12-23;222#art-5