Capo II
Art. 16
Funzioni in materia di riserve tecniche
In vigore dal 30 giu 2015
1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:
a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni dell', nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-16