Capo II
Art. 16
12 / 19Funzioni in materia di riserve tecniche
In vigore dal 30 giu 2015
1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:
a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni dell', nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-16