Capo II
Art. 17
Relazione tecnica sulle riserve
In vigore dal 30 giu 2015
1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato:
a) descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche;
b) illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.
2. La relazione tecnica sulle riserve è redatta in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3. La relazione tecnica sulle riserve è sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo amministrativo, nonché all'organo di controllo ed alla società di revisione dell'impresa di assicurazione.
4. Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37, comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.
5. La relazione tecnica sulle riserve è trasmessa dall'impresa di assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed è conservata presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-17