Titolo III›Capo I
Art. 14
Relazione tecnica sulla tariffa
In vigore dal 30 giu 2015
1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:
a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa;
b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di assicurazione nonché le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validità della tariffa;
c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa;
d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.
2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3. La relazione tecnica sulla tariffa è sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione.
4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonché, per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa.
5. La relazione tecnica sulla tariffa è trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla società di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-14