Capo II

Art. 11

Limiti al cumulo degli incarichi

In vigore dal 30 giu 2015
1. Il limite massimo degli incarichi assunti in qualità di attuario incaricato è fissato in 5 unità. 2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il limite massimo degli incarichi complessivi è fissato in 8 unità. 3. Ai fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato il punteggio di seguito indicato: a) un'unità per ogni incarico di attuario incaricato; b) 0,5 unità per gli incarichi in qualità di attuario incaricato successivi al primo assunti nell'ambito del medesimo settore di attività, presso imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo; c) un'unità per ogni incarico di attuario revisore. 4. L'attuario incaricato è tenuto a rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1 e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti stessi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-11

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