Capo II

Art. 10

Decadenza dall'incarico

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli , nonché la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilità di cui all'. 2. Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei requisiti di cui agli , nonché la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilità di cui all'. 3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza dell'incompatibilità con l'attuario revisore previsti all', commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario revisore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-10

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