Titolo IIICapo I

Art. 15

Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri

In vigore dal 30 giu 2015
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-15

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