Capo II

Art. 6

Autonomia dell'attuario incaricato

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'attuario incaricato può essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno. 2. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinché l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie. 3. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla società di revisione e dai membri dell'organo di controllo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-6

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