Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2015
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti così indicato;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonché l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del Codice;
c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;
d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico;
h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;
l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1 del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa di assicurazione;
p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
q) «rami vita»: i rami di cui all', comma 1, del Codice;
r) «rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti»: i rami di cui all', comma 3, numero 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;
s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti;
t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
u) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
v) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
z) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;99#art-2