Art. 8

Procedure di attuazione

In vigore dal 4 mag 2008
1. Con appositi decreti il Ministro dello sviluppo economico definisce, per l'attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale di cui all', comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli altri interventi di propria competenza, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative, con riferimento ad una delle procedure previste dagli del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura attuativa. 2. Nei medesimi decreti possono inoltre essere previste, indicazioni ovvero limitazioni specifiche con riferimento: a) alle tipologie di progetti ed attività ammissibili di cui all'; b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attività; c) alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all', nonché alle relative modalità di erogazione.
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