Art. 9
Attuazione da parte di altre amministrazioni
In vigore dal 4 mag 2008
1. Le Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonché l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal presente regolamento. I criteri e le modalità per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico.
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