Art. 7
Notifica individuale
In vigore dal 4 mag 2008
1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), per i seguenti progetti:
a) progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità per i quali l'importo dell'aiuto supera:
1) se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
2) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
3) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
b) progetti di innovazione del processo o dell'organizzazione in attività di servizi, per i quali l'importo dell'aiuto supera 5 milioni di euro per progetto, per impresa;
c) aiuti ai poli d'innovazione superiori ai 5 milioni di euro per polo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-03-27;87#art-7