Art. 10
Revoche
In vigore dal 4 mag 2008
1. La revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse è disposta, anche a seguito di ispezioni e controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle Amministrazioni di cui all', in caso di:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
b) mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all';
c) mancata realizzazione del progetto;
d) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-03-27;87#art-10