Art. 4
Spese e costi ammissibili
In vigore dal 4 mag 2008
1. I costi ammissibili per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono i seguenti, nella misura congrua e pertinente:
a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purchè impiegati per la realizzazione del progetto);
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto; per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto;
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
2. I costi ammissibili relativi agli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sono quelli relativi all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato.
3. I costi ammissibili in relazione alle spese per diritti di proprietà industriale delle PMI sono i seguenti:
a) tutti i costi anteriori alla prima concessione del diritto ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti.
4. I costi ammissibili riguardanti i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono gli stessi di quelli previsti per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni indicate all', comma 5. Tuttavia, nel caso di innovazione dell'organizzazione, i costi ammissibili relativamente agli strumenti e alle attrezzature sono esclusivamente quelli riferiti agli strumenti e alle attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
5. I costi ammissibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono i seguenti:
a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;
b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione.
6. Ai fini dell'ammissibilità dei costi indicati al comma 5, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il beneficiario è una PMI;
b) l'importo delle agevolazione non può essere superiore a quello massimo concedibile di cui al successivo , comma 8;
c) il prestatore dei servizi è in possesso di una certificazione nazionale o europea; diversamente l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili;
d) i servizi devono essere acquisiti al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
7. I costi ammissibili relativi la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli sostenutiesclusivamente da PMI per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonché per l'indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa.
8. I costi ammissibili relativi ai poli di innovazione, sono quelli sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti connessi a:
a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e centri prove;
c) infrastrutture di rete a banda larga.
9. Sono inoltre ammissibili i costi di funzionamento per l'animazione dei poli di innovazione sostenuti dalla persona giuridica che ne assume la gestione e relativi ai costi di personale e le spese amministrative inerenti le seguenti attività:
a) marketing per attrarre nuove imprese nel polo;
b) gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.
10. I costi ammissibili relativi alle nuove imprese innovatrici, sono determinati con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-03-27;87#art-4