Art. 2

Progetti e attività ammissibili

In vigore dal 4 mag 2008
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse a fronte di: a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; b) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; c) spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI; d) progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi; e) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI; f) messa a disposizione di personale altamente qualificato; g) creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione. 2. Sono inoltre previste agevolazioni per le nuove imprese innovatrici, così come definite al comma 4, lettera l), secondo i limiti previsti dalla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 3. I progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati dai soggetti di cui all', anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. I soggetti di cui all', anche in forma congiunta, possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto per programmi comprendenti una o più delle tipologie previste al comma 1, purchè articolati in interventi organici e funzionali. 4. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) «sviluppo sperimentale»: 1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale; 2) rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili; 3) sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali; 4) lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; d) «innovazione del processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; e) «innovazione organizzativa»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; f) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale; g) «messa a disposizione» di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro; h) «poli di innovazione»: raggruppamenti di imprese indipendenti («start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca), attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo; i) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nè ai risultati prodotti; l) «nuova impresa innovatrice»: piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto e per la quale si possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «startup» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno. 5. Con riferimento ai progetti di «innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi» di cui al comma 1, lettera d), sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati; c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una regola procedurale, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata, anche sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore; e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrà essere dimostrato in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, di probabilità di insuccesso. 6. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti e le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, purchè tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.
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