Capo III

Art. 11

Iscrizione

In vigore dal 10 ago 2006
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento. 2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza dell'incompatibilità prevista dall', comma 3, del presente regolamento. 3. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento; c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale; d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente. 4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; il richiedente esprime altresì l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. Nel caso di consegna presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata. 6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non è accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
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Iscrizione (Art. 11 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra.) — Testo vigente | Portale Normativo