Capo II

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

In vigore dal 10 ago 2006
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi. 5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-06-21;238#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo