Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 ago 2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/ 19/CE;
b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;
d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.
Storico versioni
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