Capo III
Art. 10
Registro dei tirocinanti
In vigore dal 10 ago 2006
1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all';
e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-06-21;238#art-10