Capo III
Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio
In vigore dal 10 ago 2006
1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa di interruzione, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-06-21;238#art-14