Capo III

Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

In vigore dal 10 ago 2006
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti. 2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 2006 Il Ministro: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137
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