Capo III

Art. 13

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

In vigore dal 30 ott 2006
1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto. 2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. 3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione. 4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

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Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio (Art. 13 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra.) — Testo vigente | Portale Normativo